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Affitti di negozi e botteghe, il tax credit esclude le attività rimaste aperte (perché necessarie)

Bonus locazioni con molti nodi da sciogliere. I quesiti posti dai lettori del Sole 24Ore sul forum “covid 19” evidenziano le diverse criticità che l’applicazione dell’articolo 65 del Dl 18/2020 pone. Vediamo di analizzare alcuni di questi aspetti.

Attività essenziali ma chiuse

L’articolo 65 non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo scorso. In pratica, quindi, non si applica alle attività ritenute necessarie e cioè ai soggetti che, nonostante il lockdown, hanno potuto proseguire con il lavoro.Si pone il dubbio se possono accedere al bonus coloro che, pur rientrando nell’ambito delle attività essenziali, hanno comunque deciso di sospendere l’attività considerando la straordinarietà del momento. A stretto tenore letterale della norma la risposta sembra, purtroppo, negativa.

Attività chiuse dal Dpcm 22 marzo

Un altro dubbio frequente è capire se rientrano nel bonus i soggetti per i quali il lockdown è stato disposto dal successivo Dpcm del 22 marzo. Anche su questo punto l’articolo 65 del Dl 18/2020 appare piuttosto rigido richiamando il solo Dpcm dell’11 marzo. Inoltre ove si volesse ammettere anche le attività sospese per effetto del Dpcm del 22 marzo, il bonus andrebbe ragguagliato ai giorni di chiusura di marzo e quindi il 60% non sarebbe una percentuale correttamente proporzionata.Molte domande attengono all’applicazione del credito d’imposta in relazione al contenuto del contratto sottoscritto.

Più locali in un unico contratto

Sono frequenti, infatti, i casi di contratti con cui a fronte di un canone unitario sono stati locati immobili diversi. Il caso più frequente è quello che attiene al negozio (C/1) locato insieme al garage (C/6). In questo caso dovendo attribuire il bonus al solo immobile C/1 ed essendo il credito d’imposta quantificato nella misura del 60% del canone pagato, sembra percorribile la soluzione dell’attribuzione proporzionale della quota di canone tenendo conto l’incidenza della rendita catastale dei diversi immobili locati con l’unico contratto. Strada sbarrata, invece, per gli immobili locati nell’ambito dei più ampi contratti di “service” e di “affitto di azienda” con uno spiraglio, in questi ambiti, se la quota di canone relativo all’immobile è quantificato in maniera specifica nel contratto.

Il pagamento del canone

Sul tema dell’attribuzione del bonus a fronte dell’effettivo pagamento del canone ci sembra ci sia poco da aggiungere salvo evidenziare che in presenza del canone di marzo pagato in via anticipata, ovviamente, non si pongono problemi nel fruire del credito d’imposta (sono frequenti i canoni trimestrali anticipati), mentre se il canone viene pagato in seguito, il credito d’imposta potrà essere fruito a decorrere dal pagamento effettuato anche se ritardato rispetto alla scadenza stabilita contrattualmente.

Le attività miste come bar tabacchi

Infine molti problemi attengono all’utilizzabilità del credito d’imposta in presenza di attività miste. Sono frequenti i casi in cui, ad esempio, i soggetti svolgono diverse attività, alcune rientranti ed altre non rientranti negli allegati 1 e 2 del Dpcm dell’11 marzo. Per queste situazioni mancano istruzioni specifiche. Una soluzione potrebbe essere quella di fare riferimento all’attività prevalente svolta. Si pensi ad una concessionaria che gestisce anche l’officina. La prima attività non rientra tra quelle essenziali mentre la seconda si. Il bonus compete? A parere di chi scrive se l’attività prevalente in termini di ricavi è la concessionaria, la risposta dovrebbe essere favorevole, a prescindere dal fatto che l’attività dell’officina sia o meno stata sospesa. Un altro caso molto diffuso è quello delle attività miste “bar – tabaccherie” svolte negli stessi locali con il bar chiuso e la tabaccheria aperta. In questi casi proporzionare il bonus tra la parte del negozio “bar” e quella “tabaccheria” appare molto difficile per cui sarebbe preferibile una soluzione semplice che potrebbe avere ancora a riferimento quale delle due attività è la prevalente in termini di ricavi. (fonte sole 24 ore)


Registratori telematici, via libera al bonus anche per i forfettari

Via libera all’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori di cassa telematici anche per i contribuenti in regime forfettario, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato l’ultimo degli adempimenti tra l’acquisto o l’intervento e il pagamento della relativa fattura. Tra i tanti temi affrontati dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E/2020 trova risposta anche uno dei quesiti più ricorrenti nel corso di Telefisco 2020 relativamente ai soggetti in regime forfettario.Il problema era sorto a seguito del testo letterale della disposizione normativa, che non prevedeva i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva, tra cui le liquidazioni periodiche. L’articolo 2, comma 6-quinquies, del Dl 127/2015 stabilisce che nel 2019 e nel 2020, a fronte dell’acquisto o dell’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è concesso ai contribuenti un contributo, sotto forma di credito d’imposta, complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni apparecchio. Tale credito d’imposta si utilizza in compensazione «a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione» telematica, ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.Il provvedimento del 28 febbraio 2019 ha precisato che il credito (quadro RU) è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo, e che la compensazione può avvenire esclusivamente con il modello F24 (codice tributo «6899») trasmesso per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate, senza possibilità di rimborso o di cessione del relativo importo.Il riferimento alla liquidazione Iva successiva alla registrazione della fattura di acquisto/adattamento ha messo in crisi i soggetti, quali i forfettari, che, pur essendo obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi – ove non certifichino tutte le operazioni tramite fattura –, non sono soggetti agli adempimenti periodici Iva. Scartata (in quanto del tutto incoerente con le finalità del beneficio) la tesi secondo cui tali soggetti non avrebbero avuto diritto al bonus, restava da comprendere il momento a partire dal quale questi contribuenti avrebbero potuto compensare il credito in F24. Il dubbio trova ora risposta al paragrafo 4 della circolare n. 3/E del 21 febbraio scorso, in cui si conferma che il credito «è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti, ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato ex lege da tale adempimento, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento».Quindi, se il soggetto forfettario acquista il registratore telematico (o adatta il modello precedentemente in uso) a marzo 2020, la compensazione avviene a partire da aprile, a condizione che entro marzo la fattura relativa sia stata pagata. In pratica, il via libera all’utilizzo del bonus scatta a partire dal mese successivo all’ultimo adempimento tra quello di acquisto/adattamento del registratore e quello del pagamento della relativa fattura. Anche se la circolare non lo dice, presumibilmente è necessario essere anche in possesso della fattura medesima. Non è invece necessario distinguere tra liquidazione mensile e trimestrale, atteso che per il forfettario tale adempimento non sussiste proprio. (fonte sole 24 ore )

Fase 2: distanziamento impossibile sui mezzi pubblici

I mezzi di trasporto pubblico non sono in grado di soddisfare i requisiti di distanziamento sociale richiesti dal Governo. Lo si legge in una lettera dei presidenti di Agens e Asstta al ministro dei Trasporti Paola De Micheli. "Il distanziamento ipotizzato di 1 metro per la Fase 2 limita la capacità del sistema dei trasporti di persone al 25-30% del numero di passeggeri trasportati in condizioni di normalità", spiegano i presidenti Arrigo Giana (Atm Milano) e Andrea Gibelli (Ferrovie Nord Milano). (fonte ansa)

Istituzione del codice tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 63 del dl ‘Cura Italia’ (Vedi risoluzione n. 17 del 2020)

Con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo ‘1699’ e ‘169E’ per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 ‘enti pubblici’ (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge ‘Cura Italia’. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Ai fini del recupero in compensazione del premio erogato ai sensi dell’art. 63 del dl 18/2020 i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute per la definizione di cui all’art. 36, comma 2, del decreto legge n. 124/2019

(Vedi risoluzione n. 16 del 2020)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020, ha istituito il codice tributo ‘8200’, per il versamento, tramite il modello ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (c.d. F24 ELIDE) delle somme dovute per preservare la tariffa incentivante del Conto energia. Parliamo del mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica. Lo stesso è subordinato al pagamento di una determinata somma applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. Chi intende avvalersi di questa possibilità è tenuto a presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 6 marzo 2020, ha approvato le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione in parola, specificando che ai fini del pagamento è esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione.

Dl ‘Cura Italia’: chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

Anche la circolare n. 7/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate è dedicata alla sospensione dei termini che interessano le attività degli Uffici, disposte dal decreto legge ‘Cura Italia’. La sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 riguarda anche: gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale; le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento e la procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box). La ripresa a decorrere per le stesse è prevista a partire dal 1° giugno 2020. Come già indicato nella circolare n. 6/E/2020 l’Amministrazione finanziaria sottolinea che il dialogo tra contribuenti e Uffici potrà proseguire in questo periodo emergenziale ‘a distanza’ al fine di tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. In analogia con quanto previsto per le istanze di interpello, l’Agenzia ritiene che nel periodo sopra indicato le istanze di accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it ovvero, esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali). In questi casi, le risposte dell’Agenzia delle Entrate riprenderanno a decorrere dal 1°giugno 2020. Allo stesso modo, nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di patent box esclusivamente per via telematica mediante Pec della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Come sopra chiarito, tutti i termini previsti dalle procedure di accordo preventivo sono sospesi. Ciò vale sia per le procedure instauratesi prima del periodo di sospensione e i cui termini sono ancora pendenti, sia quelle relative a istanze presentate durante il periodo di sospensione. Il termine di 30 giorni entro il quale va comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza eventualmente non scaduto alla data dell’8 marzo ricomincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Ad esempio, se il contribuente ha presentato istanza il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi 26 giorni al giorno 8 marzo, l’Agenzia dovrà rispondere entro il 4 giugno. Qualora, invece, l’istanza sia stata presentata durante il periodo di sospensione dei termini, il termine di 30 giorni entro il quale deve essere comunicata l’ammissibilità, l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’istanza inizierà a decorrere dal 1°giugno. Ad analoghe conclusioni si giunge in caso di presentazione di rettifiche in diminuzione in applicazione del transfer pricing. La circolare si occupa anche del particolare caso in cui un contribuente abbia l’esercizio a cavallo d’anno e la chiusura del periodo d’imposta si verifica durante il periodo di sospensione. In tal caso il contribuente potrà ottenere il riconoscimento degli effetti dell’accordo unilaterale o bilaterale per tale periodo di imposta in chiusura, anche se l’istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio, ma nel rispetto del periodo di sospensione. Nel caso di un contribuente ammesso a una procedura di accordo preventivo unilaterale che abbia la chiusura del periodo d’imposta ricadente nel periodo di sospensione, qualora detta procedura sia giunta nella fase conclusiva dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione, l’accordo che venga sottoscritto entro 85 giorni dal termine del periodo di sospensione, deve ritenersi efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Con riferimento alle procedure di accordo per la determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box che prevedono la presentazione della documentazione integrativa da allegare alla domanda di accesso entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza, tramite raccomandata o direttamente in ufficio, la circolare chiarisce che, se il termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di accordo preventivo sia ancora pendente alla data dell’8 marzo 2020, quest’ultimo deve considerarsi compreso nel periodo di sospensione. Nel corso del periodo di sospensione dei termini le strutture competenti dell’Agenzia delle Entrate, compatibilmente con la situazione emergenziale in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di accordo preventivo. Per il contribuente e per l’Agenzia è consentito fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini. Inoltre, in coerenza con quanto sostenuto con la circolare n. 4/E/2020 e la circolare n. 6/E/2020 è possibile proseguire l’interlocuzione tra gli Uffici competenti e i contribuenti, nell’ottica della collaborazione e buona fede. A tal fine, viene delineata indicativamente la procedura di gestione del procedimento di accordo preventivo e di patent box attraverso la procedura di contraddittorio a distanza proprio per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini. La circolare ricorda infine che, fino alla fine del periodo emergenziale, è inibita la possibilità di accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa, in quanto non compatibile con la finalità delle disposizioni contenute nel decreto legge ‘Cura Italia’.

Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Dl ‘Cura Italia’ – chiarimenti (Vedi circolare n. 6 del 2020)

Per rispondere all’emergenza sanitaria da coronavirus il decreto legge ‘Cura Italia’ ha introdotto la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli uffici nonché di quelli processuali. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, fornisce le prime indicazioni circa l’impatto della disciplina inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione. L’art. 67 del decreto ‘Cura Italia’ prevede che ‘sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori’. Tale norma non sospende le attività degli uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale, gli uffici delle Entrate sono stati invitati ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, anche per evitare lo spostamento fisico dei contribuenti e dei loro rappresentanti. Anche l’articolo 83, comma 2, del decreto prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, precisando che ‘ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo’. Conseguentemente: per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 con termine di impugnazione ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, con ripresa a decorrere dal 16 aprile. Per gli avvisi notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 l’inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione. La sospensione disciplinata dall’articolo 83 trova applicazione anche nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza del contribuente, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto. Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020. Laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere il procedimento di accertamento con adesione nonostante il periodo emergenziale, si potrà farlo tutelando sempre la salute dei dipendenti e dei cittadini, evitando contatti fisici e spostamenti. A tal fine il contraddittorio potrà svolgersi ‘a distanza’ privilegiando l’impiego della posta elettronica certificata, senza tuttavia escludere la posta elettronica ordinaria qualora il contribuente fosse privo di Pec. Il contraddittorio potrà svolgersi anche in videoconferenza o al telefono. Il documento di prassi amministrativa indica in dettaglio come è articolata la procedura che inizia con l’identificazione del contribuente o del suo rappresentante, prosegue con lo svolgimento del contraddittorio e la successiva redazione del verbale. Segue l’invio, tramite Pec o mail, del file al contribuente il quale, se non ravvisa errori, procede alla stampa del documento e alla sua sottoscrizione. Analoga azione svolge il verbalizzante dell’ufficio una volta ricevuta la stampa del file, con l’acquisizione del protocollo e l’invio del documento al contribuente. Le indicazioni precedenti sono adattabili all’ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente e all’istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente. Le stesse considerazioni si rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette o ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente. Non è interessato dalla sospensione in argomento il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto entro cui versare le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza sanitaria (Covid-19) (Vedi risoluzione n. 12 del 2020)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, riepiloga la sospensione dei versamenti tributari e contributivi disposta dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Il decreto legge ‘Cura Italia’ ha stabilito la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti della Pa, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Tale proroga si applica anche ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. Il decreto legge n. 9/2020 ha disposto la sospensione fino al 30 aprile prossimo dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno sede in Italia. Sempre il decreto legge ‘Cura Italia’ ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. Allegata alla risoluzione, una tabella riporta i codici Ateco riferibili alle attività economiche individuate dai decreti legge n. 9 e n. 18 entrambi del 2020.



Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative (Vedi risoluzione n. 6 del 2020)

Con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro è obbligatoria dal 1° luglio 2019 mentre per tutti gli altri soggetti, dal 1°gennaio 2020. La richiesta di chiarimenti, in realtà, riguardava l’applicazione delle sanzioni qualora durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, siano state adottate diverse forme di documentazione dei corrispettivi. Il documento cita i casi in cui il contribuente con volume d’affari superiore a 400mila euro abbia emesso fatture in luogo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, anziché dotarsi di registratore telematico, abbia emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa. L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 15/E/2019, ha già precisato che i contribuenti ancora privi di registratore telematico possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Riassumendo, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e fino al momento di disponibilità di un registratore telematico, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri devono: certificarli con scontrini e ricevute fiscali; inviare i dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; liquidare correttamente e tempestivamente le imposte. Non sussiste, invece, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini o ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex art. 21 o 21-bis del decreto IVA. Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro che svolgono le attività esonerate. L’Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro, potenzialmente tenuti alla trasmissione telematica degli scontrini che, tuttavia, non risultava effettuata. Questo, per favorire l’adempimento spontaneo e rimediare ad eventuali violazioni mediante ravvedimento. Nel caso in cui l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, la violazione può essere regolarizzata, senza le sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019.